L’istanza di sospensione della riscossione, mediata dal Concessionario, ex art. 1, comma 537 ss della legge 228/2012, va utilizzata in presenza di comprovate motivazioni , che devono in ogni caso essere esaminate ed approvate dall?ente creditore.
Si evidenzia che è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% delle somme iscritte in lista di carico, qualora il soggetto debitore , produca falsa documentazione a motivazione della Istanza presentata.