Le Ingiunzioni Fiscali di pagamento , gli Atti di Accertamento e di Riscossione divenuti esecutivi hanno validità 365 giorni a decorrere dalla data di notifica degli stessi; In tal caso è necessario notificare al Soggetto debitore Intimazioni di pagamento aventi come Atti presupposti le Ingiunzioni fiscali e gli Atti di Accertamento e di Riscossione i cui termini risultano scaduti. Le Intimazioni di pagamento a loro volta hanno validità 180 giorni a decorrere dalla data di notifica. Pertanto possono essere oggetto di azioni cautelari e di pignoramento solo le Ingiunzioni Fiscali di pagamento e gli Atti di Accertamento e di Riscossione notificati da meno di 365 giorni oppure inclusi in una Intimazione di Pagamento notificata da meno di 180 giorni. Trascorsi 5 ( cinque) giorni dalla data di notifica della intimazione , in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione o non sia stato presentato ricorso , il soggetto debitore contribuente incorre in uno stato di morosità , che autorizza l’ avvio delle azioni cautelari e di pignoramento consentite dalla vigente legislazione per la riscossione del credito vantato dall' Ente Creditore.