Il soggetto debitore destinatario di un Atto di riscossione può presentare può presentare una Istanza di rateizzazione con le modalità previste dall’ Ente Creditore; le Istanze di rateizzazione consentite possono generalmente essere di due differenti tipologie:
- Istanza di rateizzazione di un singolo Atto ; questa tipologia di istanza può essere presentata, con le modalità ed entro i termini temporali indicati nella sezione “modalità di pagamento” dell’Atto ricevuto ed oggetto di rateizzazione.
- Istanza di rateizzazione della situazione debitoria complessiva di natura coattiva con la quale si effettua la rateizzazione di tutti gli Atti di natura coattiva non ancora pagati e di cui è consentito effettuare la rateizzazione; questa tipologia di istanza può essere presentata in qualsiasi momento.
Gli importi da rateizzare includono l’importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni, oneri accessori e interessi maturati fino alla data di presentazione della Istanza. Sull’importo complessivo così determinato sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all’art. 21, D.P.R. n. 602/1973 in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
Modalità di presentazione delle Istanze
Le Istanze di rateizzazione possono essere presentate:
- presso lo / gli sportelli territoriali dedicati ai soggetti debitori dell’ Ente Creditore indicati nei singoli Atti di riscossione.
- oppure inviate per posta raccomandata all’indirizzo anch’esso indicato nei singoli Atti di riscossione.
- oppure, solo per i soggetti debitori di Enti Creditori per i quali è attivo il PORTALE FISCOLOCALE accedendo alla AREA RISERVATA ed effettuando le necessarie funzionalità per la Presentazione online della Istanza di rateizzazione; si precisa che la presentazione online della Istanza di rateizzazione richiede in ogni caso che vengano allegate contestualmente copie digitali della eventuale documentazione a supporto delle motivazioni della Istanza.
Dal momento della presentazione dell’istanza il termine di pagamento del debito è sospeso sino al ricevimento dell’ Avviso/Provvedimento di rateizzazione in caso di accoglimento della Istanza o della comunicazione di diniego della rateizzazione richiesta.
Il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo.
Modalità di gestione delle rateizzazioni
Dal momento della presentazione dell’istanza il termine di pagamento del debito è sospeso sino al ricevimento dell’ Avviso/Provvedimento di rateizzazione in caso di accoglimento della Istanza o della comunicazione di diniego della rateizzazione richiesta.
L’ Avviso / Provvedimento di rateizzazione riporta l’importo e la scadenza delle singole rate con indicazione delle modalità di pagamento e riporta inoltre le condizioni che determinano il decadimento dal beneficio della rateizzazione in base alle disposizioni regolamentari dell’Ente Creditore (ad esempio mancato pagamento nei termini di una o più rate , consecutive o non consecutive).
Il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo.