Se la motivazione della Istanza è relativa ad un Atto emesso dal Concessionario , il Concessionario medesimo entro 60 giorni dalla data di ricezione della Istanza ètenuto a comunicare al soggetto destinatario l’esito delle sue valutazioni , a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo email o posta ordinaria se queste ultime modalità sono autorizzate dal soggetto debitore in fase di presentazione della Istanza.
Se la motivazione della Istanza è relativa ad un Atto emesso dall'Ente Creditore il Concessionario entro 10 giorni dalla ricezione, trasmette anche telematicamente la Istanza all’Ente Creditore a cui compete l'esame delle motivazioni addotte dal soggetto debitore a sostegno della Istanza presentata.
Decorsi ulteriori 60 giorni l’Ente Creditore è tenuto a comunicare al soggetto destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata l’esito delle sue valutazioni e quindi alternativamente:
- Accoglimento dell’istanza: in tal caso l’ Ente Creditore è tenuto alla trasmissione telematica al Concessionario del provvedimento di sgravio dell'Atto a cui è riferita la motivazione della Istanza;
- Rigetto dell’istanza: in tal caso l’ Ente Creditore comunica al Concessionario il mancato accoglimento della Istanza che comporta la revoca della sospensione e la validità dell'Atto emesso per il recupero del credito.
Decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del soggetto debitore, in caso
di mancato riscontro di cui ai punti a) e b) da parte dell'Ente Creditore in merito alla Istanza , l'Atto emesso dall'Ente
Creditore a cui sono riferite le motivazioni della Istanza è automaticamente annullato di diritto ed il Concessionario è
autorizzato al discarico dell'Atto dalle Liste prese in carico (silenzio-assenso).