Se il soggetto debitore non paga nei termini previsti un Atto di Riscossione o di Accertamento NON ESECUTIVO debitamente notificato oppure un VERBALE DEL CODICE DELLA STRADA debitamente notificato e non sussistono motivazioni di sospensione o di annullamento degli Atti non pagati , si procede al recupero del credito in primis mediante emissione di una Ingiunzione Fiscale.
Nei casi suddetti l’ingiunzione fiscale è l'atto che ingiunge al Soggetto debitore il pagamento del suo debito nei confronti dell’Ente Creditore;
E’ atto che costituisce titolo esecutivo e di precetto ed informa il contribuente delle conseguenze dell'eventuale mancato pagamento della Ingiunzione.
Trascorsi 30 giorni dalla data di notifica della ingiunzione, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione o non sia stato presentato ricorso , il soggetto debitore contribuente incorre in uno stato di morosità di natura coattiva, che autorizza il Concessionario della Riscossione a dare avvio alle azioni cautelari e di pignoramento consentite dalla vigente legislazione per la riscossione del credito vantato dall' Ente Creditore; nel caso in cui la situazione la situazione debitoria di natura coattiva del soggetto debitore sia complessivamente di importo fino a 1.000 euro , la ingiunzione fiscale di pagamento deve essere oggetto di un sollecito di pagamento prima di poter essere oggetto di una azione cautelare o di pignoramento.