La legge 160/2019 ha introdotto sostanziali modificazioni in merito agli Atti di accertamento delle entrate di natura tributaria ed agli Atti di Riscossione delle Entrate di natura patrimoniale. I suddetti atti contengono la intimazione ad adempiere, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni entro il termine per presentare ricorso nel caso di atti di natura tributaria oppure in ogni caso entro 60 giorni dalla notifica dell’Atto nel caso di atti di riscossione di entrate patrimoniali. Decorso il suddetto termine gli Atti acquisteranno efficacia di titolo esecutivo e diverranno idonei ad attivare le procedure cautelari ed esecutive di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973 , senza la preventiva notifica dell’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 .
Per i pagamenti effettuati oltre la data di esecutività dell’Atto di accertamento ed entro i 30 giorni dalla data di esecutività l’importo da pagare è maggiorato di Oneri di riscossione pari al 3 % dell’importo dovuto, con un massimale di 300 euro.
Decorsi 30 giorni dalla data di esecutività dell’atto e fino alla data di effettivo pagamento gli importi dovuti devono essere maggiorati con gli interessi di mora calcolati sulle somme dovute ad esclusione di interessi, sanzioni spese di notifica ed oneri di riscossione al tasso vigente alla data di emissione del presente atto in base alle disposizioni del Comune oppure al tasso legale ,in assenza di specifiche disposizioni del Comune.
Per i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto di accertamento l’ importo da pagare è maggiorato di Oneri di riscossione pari al 6 % dell’importo dovuto, con un massimale di 600 euro; sarà possibile effettuare pagamenti oltre i 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto di accertamento solo nel caso in cui non siano state già avviate le procedure per la riscossione coattiva dell’Atto medesimo.
Atti di Accertamento per omesse / infedeli dichiarazioni
Questa tipologia di Atti ha la funzione di accertare la mancata o infedele dichiarazione relativa a talune entrate, generalmente di natura tributaria, che sono assoggettate ad obbligo di preventiva dichiarazione nella quale il Soggetto debitore deve autonomamente indicare gli oggetti di contribuzione tributaria, la loro categoria e gli elementi utili per la determinazione della obbligazione tributaria. Gli accertamenti per omessa / infedele dichiarazione sono gravati di interessi e sanzioni. Ai sensi dell’art. 1 comma 699 della legge 147 / 2013 le sanzioni sono ridotte ad un terzo se , entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto di accertamento , interviene la adesione del contribuente all’accertamento ; la adesione all’accertamento viene manifestata e resa efficace dal contribuente pagando in una unica soluzione l’importo ridotto ndicato nell’Atto di accertamento.
Atti di Accertamento e di Riscossione per mancato / ritardato pagamento
Questa tipologia di Atti ha la funzione di accertare il mancato / ritardato pagamento di Atti precedentemente notificati entro le scadenze indicate negli atti medesimi oppure il mancato / ritardato pagamento di obbligazioni tributarie alle scadenze di legge. Gli accertamenti per mancato / ritardato pagamento sono gravati di interessi e sanzioni.