( Solleciti di pagamento di debiti coattivi , Intimazioni , Atti cautelari , Atti esecutivi)
I Solleciti di pagamento di debiti coattivi , le Intimazioni di pagamento, gli Atti cautelari e gli Atti di pignoramento i cui Atti presupposti sono Ingiunzioni Fiscali inevase sono impugnabili solo per vizi propri e non per vizi di merito riferiti alle Ingiunzioni Fiscali ad esso precedenti ; la possibilità di impugnare i suddetti Atti per motivazioni riferite alle Ingiunzioni Fiscali ad essi presupposte sussiste solo ed unicamente a condizione che Ingiunzioni Fiscali non siano state correttamente notificate e che il soggetto debitore non abbia potuto conoscerle ed impugnarle precedentemente secondo
le modalità ed i termini di rito oppure se l’importo dovuto nelle singole Ingiunzioni Fiscali non è correttamente indicato per effetto di una errata contabilizzazione e consuntivazione degli importi versati.