Atti e Istanze


Sezione del sito che fornisce ai cittadini ed alle imprese un vademecum sulle differenti tipologie degli Atti di pagamento e sulle modalità con cui effettuare le operazioni ricorrenti necessarie alla gestione della propria situazione debitoria. Dal menù sottostante è possibile selezionare la tipologia di atti che si desidera consultare.


Modalità per la impugnazione degli Atti di riscossione

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Contestazione di importi riferiti ad entrate aventi natura tributaria. Il ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per Territorio ai sensi dell’art. 2 D. lgs n. 546/1992 e deve essere notificato al concessionario della riscossione che lo ha emesso e sottoscritto, nel termine di 60 giorni dalla data di avvenuta ricezione del presente atto, a pena di inammissibilità. Le modalità per la presentazione del ricorso sono le seguenti: 1) Notifica dell’atto secondo le norme dell’art 137 e seguenti del c.p.c.; 2) Spedizione dell’atto mediante raccomandata A/R in plico senza busta; 3) Consegna diretta del ricorso.
Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 bis D. Lgs 546/92 così come modificato dall’art. 9 comma 1 lett. I del D.Lgs 156/2015, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo senza che ne sia stato comunicato l’accoglimento (silenzio-rifiuto) o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante il deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita. Al ricorso-reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare a sostegno delle proprie ragioni. Il contribuente ha facoltà di proporre il ricorso-reclamo personalmente senza l’ausilio e l’assistenza di un difensore abilitato, se il valore dell’atto, al netto degli interessi e sanzioni, è inferiore ad € 3.000,00.


Contestazione degli importi riferiti ad entrate aventi natura non tributaria. Il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace competente territorialmente ovvero, in base al valore della controversia, al Tribunale Civile competente territorialmente con deposito in cancelleria da effettuare entro i termini di legge decorrenti dalla data di notifica dell’atto.